STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“LA
VOCE E IL CORPO”
Costituzione
– Sede – Scopi – Durata
Art.1-
E’ costituita un’ Associazione culturale, senza fini di lucro, con la
seguente denominazione: ‘LA VOCE E IL CORPO’.
Art.2-
L’Associazione ha sede a Tivoli, V. di S. Valerio n. 8.
Art.3-
L’Associazione è promossa ed organizzata da insegnanti, attori, ballerini e
professionisti dello spettacolo e da quanti altri condividono le finalità della
presente Associazione culturale.
Art.4-
L’Associazione si propone di raggiungere, con i suoi iscritti, la seguenti
finalità:
a.
Svolgere una costante attività di studio e di ricerche, anche in
collaborazione con le Facoltà e gli Istituti Universitari di Scienze Motorie,
nei seguenti settori:
a)
del linguaggio analogico del corpo per esprimere
e comunicare situazioni e stati d’animo attraverso le varie forme del
movimento ritmico, danzato, acrobatico.
b)
dello spettacolo, partecipando a Festival di arte varia: opera lirica,
operetta, musical, danza classica e moderna, danza popolare, musica pop e genere
moderno.
c)
dell’animazione culturale: motoria, musicale, espressiva, nel tempo
scolastico e nelle vacanze organizzate.
b.
Promuovere iniziative, anche con Enti pubblici e privati, al fine di
sviluppare programmi educativi pluridisciplinari diretti a creare un raccordo
con il mondo della scuola, del volontariato e con altri Enti interessati.
c.
Svolgere ogni altra attività tendente a favorire i vincoli di solidarietà
e di crescita culturale, umana, professionale e materiale dei soci.
d.
Svolgere attività culturali attuando programmi di cultura generale,
teatrali, cinematografici, audiovisivi e programmi concernenti le espressioni
artistiche.
e.
Esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate
all’Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti
Autorità e per deliberazione dell’ Associazione.
f.
Editare e diffondere videocassette, audiocassette, dischi, cd, riviste,
opuscoli, prontuari, vademecum e comunque ogni pubblicazione connessa
all’attività culturale ed educativa, a favore prevalentemente degli
associati.
Art.5-
L’Associazione per il conseguimento
degli scopi di cui al precedente articolo potrà stipulare convenzioni con Enti
pubblici e privati.
L’associazione
potrà inoltre assumere personale, svolgere eventuali attività commerciali
marginali e stipulare contratti di sponsorizzazione finalizzati a conseguire gli
scopi di cui al precedente articolo.
Art.6-
L’Associazione ha durata fino al
31/12/2050 salvo proroghe o anticipato scioglimento, deliberato a norma dello
statuto.
Soci
Art.7-
Possono far parte dell’associazione
le persone fisiche che siano interessate all’attività stessa. I soci sono
tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura viene determinata
annualmente dall’Associazione e che dovrà essere versata in un'unica
soluzione o in versamenti periodici.
Art.8-
I
soci si dividono in Fondatori e Ordinari.
Sono
soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell’Associazione e coloro ai quali, successivamente l’Assemblea dei Soci,
sentito il parere favorevole dei Soci Fondatori esistenti al momento,
attribuisca tale qualifica.
Sono
soci Ordinari coloro che hanno chiesto di far parte dell’Associazione per
svolgere un’attività contemplata negli scopi del presente Statuto.
La
domanda di ammissione a Socio Ordinario deve essere accettata dal Presidente del
Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione da parte del nuovo Socio, nella
quale devono essere indicate le generalità complete, nonché l’accettazione
integrale ed incondizionata dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e dei
regolamenti interni dell’Associazione, dovrà essere indirizzata al Presidente
del Consiglio Direttivo.
È
escluso ogni accordo di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Non
sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio.
Art.9-
I Soci sono tenuti all’osservanza
degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle
delibere regolamentate prese dall’Associazione, e devono quindi contribuire
alle attività prescelte e partecipare alle riunioni ed alle manifestazioni
promosse dall’Associazione.
Art.10-
I soci cessano di far parte
dell’Associazione per:
a)
dimissioni;
b)
morosità dovuta al mancato pagamento delle quote associative e/o
contributi sociali, come dal successivo art.11;
c)
esclusione, quando il socio, con il suo comportamento, si pone in
contrasto alle finalità e gli scopi ai quali l’Associazione si ispira.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata
dall’Assemblea dei Soci;
Art.11-
I Soci che si rifiutano o si
astengono, dopo un esplicito invito scritto, dal pagamento o dal completamento
del versamento della quota associativa dell’anno in corso, qualora i soci
avessero optato per il versamento periodico a norma del precedente art.7,
saranno dichiarati morosi e come tali decadranno da ogni diritto sociale di
appartenenza all’Associazione e saranno dimessi.
Sono
comunque considerati dimissionari i soci che non rinnovano la quota associativa,
di cui al precedente art.7, del nuovo anno sociale.
Art.12-
la quota o contributo associativo è
intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non è
rivalutabile.
Clausola
compromissoria
Art.13-
i Soci con l’adesione
all’Associazione accettano lo statuto ed i regolamenti della stessa,
impegnandosi a non ardire ad altra autorità che non sia quella del Collegio dei
Probiviri che sarà nominato per la prima volta in sede di assemblea ordinaria
di approvazione del primo bilancio dell’Associazione.
Organi
dell’Associazione
Art.14-
Organi dell’Associazione sono:
a)
l’Assemblea dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea
dei Soci
Art.15-
L’Assemblea dei Soci è convocata
dal Presidente, in prima e seconda convocazione, mediante idonea forma di
pubblicità almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione
(l’avviso deve contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’Assemblea e gli
argomenti posti all’Ordine del Giorno.).
Art.16-
L’Assemblea Ordinaria è convocata
dal Presidente almeno una volta
l’anno per approvazione del bilancio consuntivo riferito all’anno
precedente, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea
Straordinaria, che si riunisce quando ciò è necessario, è convocata, su
richiesta del Presidente o della
maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci che possano
validamente costituirsi e deliberare in Assemblea, almeno quindici giorni prima
della data fissata come previsto dal precedente art.15.
Art.17-
Ogni Socio maggiore di età,
indipendentemente dalla categoria di appartenenza di cui all’art.8,
nell’Assemblea Ordinaria ed in quella Straordinaria ha diritto ad un voto in
base al diritto del voto singolo di cui all’art.2532, secondo comma del C.C..
Possono
partecipare alle deliberazioni tutti i Soci.
Il
Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ad altro
Socio avente diritto a parteciparvi.
Art.18-
L’Assemblea è presieduta dal
Presidente dell’Associazione; l’Assemblea medesima elegge il Segretario
dell’Assemblea e, ove necessario, due scrutatori.
Art.19-
L’Assemblea, sia in sede Ordinari
sia in sede Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione
quando siano presenti almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto di
voto. L’Assemblea, sia in sede Ordinari sia in sede Straordinaria, si intenderà
validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
presenti aventi diritti al voto. Le deliberazioni relative a persone si devono
adottare con scrutinio segreto. Per le altre, il sistema di votazione sarà
stabilito in via preliminare in via di votazione dal Presidente
dell’Assemblea.
Art.20-
Di ogni riunione il Segretario dell’Assemblea redige il verbale che è
sottoscritto dallo stesso, dal Presidente e dagli scrutatori se eletti.
Art.21-
L’Assemblea in sede Ordinaria
delibera, a maggioranza:
a)
sull’approvazione del bilancio;
b)
sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei
contributi associativi dovuti dai Soci;
c)
sull’elezione del Consiglio Direttivo;
sull’elezione
dei membri del Collegio dei Probiviri;
d)
su ogni altro argomento posto all’Ordine del Giorno.
Art.22-
L’Assemblea in sede Straordinaria
delibera, a maggioranza:
a)
sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
b)
sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.
Le
proposte di variazioni dello Statuto devono essere preventivamente sottoscritte
da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio Direttivo
Art.23-
Il Consiglio Direttivo è composto da
un minimo di due ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente, eletti
tra i Soci, i quali durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili,
eccetto il primo Consiglio Direttivo che durerà in carica sino al termine del
secondo esercizio (31/12/2008). Il Consiglio Direttivo è eletto
dall’Assemblea che ne designa Presidente e Vicepresidente.
Art.24-
il Consiglio Direttivo ha i seguenti
compiti:
a)
adotta deliberazione, propone voti e manifesta pareri su tutti i problemi
che interessano l’Associazione;
b)
provvede, previa ratifica dell’Assemblea, alla nomina e designazione di
propri rappresentanti, nell’ambito di Enti
e Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale
rappresentanza sia richiesta o consentita;
c)
costituisce eventuali commissioni tecniche ed artistiche, in base alla
designazione di cui ai punti a) e b) del presente articolo;
d)
redige il bilancio;
e)
formula proposte da sottoporre all’Assemblea dei Soci, per la
determinazione di latri contributi oltre quello base e le relative modalità di
riscossione.
Le
deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto. Non è ammessa
delega in sede di riunioni del Consiglio Direttivo.
Presidente
e Vicepresidente
Art.25-
Il Presidente rappresenta
l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha firma legale e come
tale è investito di ogni ampio potere per la gestione ordinaria
dell’Associazione, tra l’atro potrà aprire, gestire ed estinguere conti
bancari intestati all’Associazione. Singoli atti od operazioni che rientrano
nella gestione ordinaria saranno delegabili al Vicepresidente (tra i quali
quelli relativi alle operazioni di gestione da conti bancari).
Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il
Presidente è custode della cassa dell’Associazione.
Art.26-
In caso di impedimento temporaneo del
Presidente, le sue mansioni sono svolte dal Vicepresidente.
Art.27-
il Presidente tiene la contabilità e
i libri dell’Associazione e ne cura i relativi adempimenti.
Direttore
Artistico e Direttore Tecnico
Art.28-
Il Consiglio Direttivo nomina uno o più
Direttori Artistici e uno o più Direttori Tecnici, scegliendoli tra persone
professionalmente qualificate, di preferenza tra i soci o il Consiglio Direttivo
stesso dell’Associazione. L’incarico termina con la cessazione del Consiglio
Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.
Art.29-
Il o i Direttori Artistici e Tecnici
hanno il compito di proporre al Consiglio Direttivo le iniziative, i progetti, i
programmi di lavoro e di esprimere i pareri di carattere artistico e tecnico,
che non saranno comunque vincolanti.
Collegio
dei Probiviri
Art.30-
Il Collegio dei Probiviri è
costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci, rimane in carica tre
anni, eccetto il primo collegio che durerà in carica sino al termine del
secondo esercizio (31/12/2008), ed è rieleggibile. Il Collegio dei Probiviri è
competente a giudicare su tutte le controversie di natura giurisdizionale e
disciplinare nonché sulle vertenze di qualsiasi tipo tra gli associati. In caso
di decadenza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri rimane in carica
sino alla nuova Assemblea.
Patrimonio
dell’Associazione
Art.31-
Il patrimonio dell’Associazione è
costituito:
a)
dalle somme versate periodicamente dai Soci nella misura stabilita per
ogni esercizio dall’Assemblea;
b)
dagli eventuali contributi o donazioni;
c)
dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento delle attività
dell’Associazione;
d)
dalle somme ricavate dall’organizzazione dell’attività
istituzionale, di manifestazioni, di eventuali proventi derivanti dall’attività
commerciale marginale dell’Associazione.
Art.32-
Le entrate annuali sono costituite
dalle quote dei Soci, dai contributi degli Enti pubblici e privati e da proventi
di gestione o derivanti da iniziative stabili o occasionali. I contributi dei
Soci devono essere versati secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo.
Esercizi
sociali e Bilancio
Art.33-
Gli esercizi sociali hanno inizio il 1
gennaio e termineranno il 31 dicembre, il corrente esercizio terminerà il 31
dicembre 2007.
Alla
fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di
redigere il bilancio, costituito dal rendiconto economico e finanziario, per
l’obbligatoria approvazione entro quattro mesi, da parte dell’Assemblea.
Divieto
di distribuzione di utili di gestione
Art.34-
E’ vietata la distribuzione, anche
in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o
capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Scioglimento
e liquidazione
Art.35-
in caso di scioglimento
dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto
ad altre associazioni che abbiano finalità analogiche o ai fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Roma,
26 marzo 2007.
I
Soci Fondatori
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