STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

 

“LA VOCE E IL CORPO”

 

Costituzione – Sede – Scopi – Durata

 

Art.1- E’ costituita un’ Associazione culturale, senza fini di lucro, con la seguente denominazione: ‘LA VOCE E IL CORPO’.

 

Art.2- L’Associazione ha sede a Tivoli, V. di S. Valerio n. 8.

 

Art.3- L’Associazione è promossa ed organizzata da insegnanti, attori, ballerini e professionisti dello spettacolo e da quanti altri condividono le finalità della presente Associazione culturale.

 

Art.4- L’Associazione si propone di raggiungere, con i suoi iscritti, la seguenti finalità:

 

a.     Svolgere una costante attività di studio e di ricerche, anche in collaborazione con le Facoltà e gli Istituti Universitari di Scienze Motorie, nei seguenti settori:

 

a)     del linguaggio analogico del corpo per esprimere  e comunicare situazioni e stati d’animo attraverso le varie forme del movimento ritmico, danzato, acrobatico.

b)    dello spettacolo, partecipando a Festival di arte varia: opera lirica, operetta, musical, danza classica e moderna, danza popolare, musica pop e genere moderno.

c)     dell’animazione culturale: motoria, musicale, espressiva, nel tempo scolastico e nelle vacanze organizzate.

 

               

b.    Promuovere iniziative, anche con Enti pubblici e privati, al fine di sviluppare programmi educativi pluridisciplinari diretti a creare un raccordo con il mondo della scuola, del volontariato e con altri Enti interessati.

 

 

c.     Svolgere ogni altra attività tendente a favorire i vincoli di solidarietà e di crescita culturale, umana, professionale e materiale dei soci.

 

d.    Svolgere attività culturali attuando programmi di cultura generale, teatrali, cinematografici, audiovisivi e programmi concernenti le espressioni artistiche.

 

e.     Esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all’Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità e per deliberazione dell’ Associazione.

 

 

f.      Editare e diffondere videocassette, audiocassette, dischi, cd, riviste, opuscoli, prontuari, vademecum e comunque ogni pubblicazione connessa all’attività culturale ed educativa, a favore prevalentemente degli associati.

 

 

Art.5- L’Associazione per il conseguimento degli scopi di cui al precedente articolo potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

L’associazione potrà inoltre assumere personale, svolgere eventuali attività commerciali marginali e stipulare contratti di sponsorizzazione finalizzati a conseguire gli scopi di cui al precedente articolo.

 

Art.6- L’Associazione ha durata fino al 31/12/2050 salvo proroghe o anticipato scioglimento, deliberato a norma dello statuto.

 

 

Soci

 

 

Art.7- Possono far parte dell’associazione le persone fisiche che siano interessate all’attività stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura viene determinata annualmente dall’Associazione e che dovrà essere versata in un'unica soluzione o in versamenti periodici.

 

Art.8-  I soci si dividono in Fondatori e Ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e coloro ai quali, successivamente l’Assemblea dei Soci, sentito il parere favorevole dei Soci Fondatori esistenti al momento, attribuisca tale qualifica.

Sono soci Ordinari coloro che hanno chiesto di far parte dell’Associazione per svolgere un’attività contemplata negli scopi del presente Statuto.

La domanda di ammissione a Socio Ordinario deve essere accettata dal Presidente del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione da parte del nuovo Socio, nella quale devono essere indicate le generalità complete, nonché l’accettazione integrale ed incondizionata dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e dei regolamenti interni dell’Associazione, dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.

È escluso ogni accordo di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio.

 

Art.9- I Soci sono tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle delibere regolamentate prese dall’Associazione, e devono quindi contribuire alle attività prescelte e partecipare alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione.

 

Art.10- I soci cessano di far parte dell’Associazione per:

 

a)     dimissioni;

b)    morosità dovuta al mancato pagamento delle quote associative e/o contributi sociali, come dal successivo art.11;

c)     esclusione, quando il socio, con il suo comportamento, si pone in contrasto alle finalità e gli scopi ai quali l’Associazione si ispira. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci;

 

Art.11- I Soci che si rifiutano o si astengono, dopo un esplicito invito scritto, dal pagamento o dal completamento del versamento della quota associativa dell’anno in corso, qualora i soci avessero optato per il versamento periodico a norma del precedente art.7, saranno dichiarati morosi e come tali decadranno da ogni diritto sociale di appartenenza all’Associazione e saranno dimessi.

Sono comunque considerati dimissionari i soci che non rinnovano la quota associativa, di cui al precedente art.7, del nuovo anno sociale.

 

Art.12- la quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non è rivalutabile.

 

Clausola compromissoria

 

 

Art.13- i Soci con l’adesione all’Associazione accettano lo statuto ed i regolamenti della stessa, impegnandosi a non ardire ad altra autorità che non sia quella del Collegio dei Probiviri che sarà nominato per la prima volta in sede di assemblea ordinaria di approvazione del primo bilancio dell’Associazione.

 

Organi dell’Associazione

 

 

Art.14- Organi dell’Associazione sono:

 

a)     l’Assemblea dei Soci;

b)    il Consiglio Direttivo;

c)     il Presidente;

d)    il Collegio dei Probiviri.

 

L’Assemblea dei Soci

 

Art.15- L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, in prima e seconda convocazione, mediante idonea forma di pubblicità almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione (l’avviso deve contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’Assemblea e gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.).

 

Art.16- L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per approvazione del bilancio consuntivo riferito all’anno precedente, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea Straordinaria, che si riunisce quando ciò è necessario, è convocata, su richiesta del Presidente o  della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci che possano validamente costituirsi e deliberare in Assemblea, almeno quindici giorni prima della data fissata come previsto dal precedente art.15.

 

Art.17- Ogni Socio maggiore di età, indipendentemente dalla categoria di appartenenza di cui all’art.8, nell’Assemblea Ordinaria ed in quella Straordinaria ha diritto ad un voto in base al diritto del voto singolo di cui all’art.2532, secondo comma del C.C..

Possono partecipare alle deliberazioni tutti i Soci.

 Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ad altro Socio avente diritto a parteciparvi.

 

Art.18- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; l’Assemblea medesima elegge il Segretario dell’Assemblea e, ove necessario, due scrutatori.

 

Art.19- L’Assemblea, sia in sede Ordinari sia in sede Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto di voto. L’Assemblea, sia in sede Ordinari sia in sede Straordinaria, si intenderà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritti al voto. Le deliberazioni relative a persone si devono adottare con scrutinio segreto. Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare in via di votazione dal Presidente dell’Assemblea.

 

 Art.20- Di ogni riunione il Segretario dell’Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente e dagli scrutatori se eletti.

 

Art.21- L’Assemblea in sede Ordinaria delibera, a maggioranza:

 

a)     sull’approvazione del bilancio;

b)    sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi associativi dovuti dai Soci;

c)     sull’elezione del Consiglio Direttivo;

sull’elezione dei membri del Collegio dei Probiviri;

d)    su ogni altro argomento posto all’Ordine del Giorno.

 

Art.22- L’Assemblea in sede Straordinaria delibera, a maggioranza:

 

a)     sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;

b)    sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.

Le proposte di variazioni dello Statuto devono essere preventivamente sottoscritte da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo.

 

Il Consiglio Direttivo

 

Art.23- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente, eletti tra i Soci, i quali durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili, eccetto il primo Consiglio Direttivo che durerà in carica sino al termine del secondo esercizio (31/12/2008). Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea che ne designa Presidente e Vicepresidente.

 

Art.24- il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

 

a)     adotta deliberazione, propone voti e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano l’Associazione;

b)    provvede, previa ratifica dell’Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell’ambito di Enti  e Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita;

c)     costituisce eventuali commissioni tecniche ed artistiche, in base alla designazione di cui ai punti a) e b) del presente articolo;

d)    redige il bilancio;

e)     formula proposte da sottoporre all’Assemblea dei Soci, per la determinazione di latri contributi oltre quello base e le relative modalità di riscossione.

Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto. Non è ammessa delega in sede di riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Presidente e Vicepresidente

 

 

Art.25- Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha firma legale e come tale è investito di ogni ampio potere per la gestione ordinaria dell’Associazione, tra l’atro potrà aprire, gestire ed estinguere conti bancari intestati all’Associazione. Singoli atti od operazioni che rientrano nella gestione ordinaria saranno delegabili al Vicepresidente (tra i quali quelli relativi alle operazioni di gestione da conti bancari).  Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è custode della cassa dell’Associazione.

 

Art.26- In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue mansioni sono svolte dal Vicepresidente.

 

Art.27- il Presidente tiene la contabilità e i libri dell’Associazione e ne cura i relativi adempimenti.

 

 

 

Direttore Artistico e Direttore Tecnico

 

 

Art.28- Il Consiglio Direttivo nomina uno o più Direttori Artistici e uno o più Direttori Tecnici, scegliendoli tra persone professionalmente qualificate, di preferenza tra i soci o il Consiglio Direttivo stesso dell’Associazione. L’incarico termina con la cessazione del Consiglio Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.

 

Art.29- Il o i Direttori Artistici e Tecnici hanno il compito di proporre al Consiglio Direttivo le iniziative, i progetti, i programmi di lavoro e di esprimere i pareri di carattere artistico e tecnico, che non saranno comunque vincolanti.

 

 

Collegio dei Probiviri

 

 

Art.30- Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci, rimane in carica tre anni, eccetto il primo collegio che durerà in carica sino al termine del secondo esercizio (31/12/2008), ed è rieleggibile. Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare su tutte le controversie di natura giurisdizionale e disciplinare nonché sulle vertenze di qualsiasi tipo tra gli associati. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri rimane in carica sino alla nuova Assemblea.

 

                           

Patrimonio dell’Associazione

 

 

Art.31- Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

 

a)     dalle somme versate periodicamente dai Soci nella misura stabilita per ogni esercizio dall’Assemblea;

b)    dagli eventuali contributi o donazioni;

c)     dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento delle attività dell’Associazione;

d)    dalle somme ricavate dall’organizzazione dell’attività istituzionale, di manifestazioni, di eventuali proventi derivanti dall’attività commerciale marginale dell’Associazione.

 

Art.32- Le entrate annuali sono costituite dalle quote dei Soci, dai contributi degli Enti pubblici e privati e da proventi di gestione o derivanti da iniziative stabili o occasionali. I contributi dei Soci devono essere versati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

 

                       

 

 

Esercizi sociali e Bilancio

 

 

Art.33- Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio e termineranno il 31 dicembre, il corrente esercizio terminerà il 31 dicembre 2007.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il bilancio, costituito dal rendiconto economico e finanziario, per l’obbligatoria approvazione entro quattro mesi, da parte dell’Assemblea.

 

 

Divieto di distribuzione di utili di gestione

 

 

Art.34- E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

 

Scioglimento e liquidazione

 

 

Art.35- in caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre associazioni che abbiano finalità analogiche o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Roma, 26 marzo 2007.

 

 

I Soci Fondatori

 

 

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